Sez. 1, Sentenza n. 1523 del 15/06/1964 (Rv. 302191 - 01)
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO - POLIZZA RICEVUTA PER L'IMBARCO E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - RISERVE DEL COMANDANTE - EFFICACIA - LIMITI.*
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO - POLIZZA RICEVUTA PER L'IMBARCO E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - RISERVE DEL COMANDANTE - EFFICACIA - LIMITI.*
In tema di trasporto marittimo di cose, la efficacia delle riserve inserite dal comandante della nave nella polizza di carico (art. 462 cod. nav.), circa la natura, qualita e quantita delle merci imbarcate, e condizionata alla ragionevolezza delle stesse e, quindi, alla impossibilita di eseguire, in tutto o in parte, all'atto della caricazione, un controllo normale sulle indicazioni fornite dal caricatorè ove tale impossibilita non si sia verificata, le riserve suddette non possono spiegare effetto e risorge la presunzione, fino a prova contraria, della rispondenza a verita delle indicazioni consacrate nella polizza (ex combinato - disposto artt. 460 e 462 cod. nav.). (Cfr. 2111-60' 117-57' 2799'55).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 462
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)