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Sez. 3, Sentenza n. 9670 del 03/10/1997 (Rv. 508525 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - CLAUSOLE - IN GENERE | Trasporto internazionale - Convenzione di Bruxelles del 1924 - Facoltà del vettore di omissione dei dati - Attuazione - Mediante inserzione di riserve (art. 462 cod. navig.) - Prassi internazionale.
Stato
decisa il 1997-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508525-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - CLAUSOLE - IN GENERE

Ancorché la Convenzione del 25 agosto 1924 di Bruxelles (ratificata con legge 19 luglio 1929 n. 1638), applicabile al trasporto marittimo internazionale, non preveda la facoltà del trasportatore della nave di inserire riserve nella polizza di carico, ma soltanto di omettere i dati concernenti numero, quantità o peso della merce, indicati dal caricatore, allorché egli ne sospetta fondatamente l'inesattezza o non ha mezzi sufficienti per la verifica di essi, tale facoltà è stata attuata, per prassi del traffico internazionale e ricorrendone i predetti presupposti, consentendo al vettore l'inserzione di clausole di riserva - qual'è quella "ignoro peso" - espressamente previste dall'art. 462 del codice della navigazione, e dalla Convenzione di Amburgo del 1978 (non ancora attuata).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 462, Convenzione di Bruxelles 25/08/1924 num. 3, Legge 19/07/1929 num. 1638, Decreto Legge 06/01/1928 num. 1958, Convenzione di Bruxelles 25/08/1924 num. 7, Convenzione di Bruxelles 25/08/1924 num. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)