diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 22322 del 18/10/2006 (Rv. 592559 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Onorari di avvocato - Liquidazione operata in base al d.m. n. 585 del 1994 - Legittimità - Fondamento - Prestazioni patrimoniali imposte - Riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. - Rinvio dalle norma di legge a fonti secondarie integrative del precetto legislativo - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592559-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di onorari di avvocato, sono legittimi i provvedimenti di liquidazione operati in base al disposto di cui al d.m. n.585 del 1994, giacchè l'art. 23 della Costituzione, nel prevedere una riserva relativa di legge, vieta che le prestazioni personali o patrimoniali siano imposte direttamente da una fonte secondaria, ma non esclude che il precetto legislativo possa essere da detta fonte integrato, essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi diretti a determinare elementi o presupposti della prestazione, purché risultino assicurate, mediante la previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1985 num. 585, Costituzione art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)