Sez. 2, Sentenza n. 922 del 17/04/1964 (Rv. 301306 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROVE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CONSULENZA TECNICA - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROVE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CONSULENZA TECNICA - AMMISSIBILITA.*
I limiti all'ammissione di prove nel giudizio di rinvio concernono l'attivita delle parti e non si estendono a quelli che sono i poteri del giudice il quale, dovendo riesaminare la causa, a seguito della situazione determinata dalla sentenza di annullamento e nel senso da questa indicato, puo ben avvertire la necessita, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)