Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 81 del 1985
Massime (1)
Massima n. 10785
- Comunità europee
- Agricoltura
- Prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino
- Caso di specie disciplinato da regolamento comunitario
- Ipotesi di conflitto fra norma interna e norma comunitaria
- Applicabilità immediata della norma comunitaria da parte del giudice ordinario
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Come la Corte ha già affermato, il giudice interno, una volta accertato che la specie cade sotto il disposto del regolamento comunitario, è tenuto ad applicare le norme in esso contenute (sia che esse seguano sia che precedano la normativa interna), essendo il regolamento preso in considerazione dal nostro ordinamento in quanto e perché atto comunitario, con il risultato che la sfera da esso occupata è preclusa alla legge statale ed il giudice ordinario deve dare diretta e immediata applicazione al diritto comunitario, ancorché siano state emanate norme interne con esso confliggenti. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 11 Cost., dell'art. 1 del d.l. 16 giugno 1978, n. 282, - concernente modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino - conv. con legge 1 agosto 1978, n. 426. - S. n. 170/1984 e 47 e 48/1985.
Norme impugnate
- art. 1 d.l. 16 giugno 1978, n. 282
- legge 1 agosto 1978, n. 426
Parametri
- art. 11 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 16 giugno 1978, n. 282 (Modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino) conv. con legge 1 agosto 1978, n. 426, promossi con due ordinanze emesse il 16 settembre 1982 dal Tribunale di Venezia nei procedimenti civili vertenti tra Latteria Sociale di Quargnenta-Brogliano e Caseificio Cooperativo di Cornedo Vicentino e Amministrazione Finanziaria dello Stato, iscritte ai nn. 807 e 829 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 121 e 128 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione della Latteria Sociale di Quargnenta-Brogliano e del Caseificio Sociale di Cornedo Vicentino nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto in fatto
Ritenuto che:
punto 1
il Tribunale di Venezia, con le ordinanze indicate in epigrafe, di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1 agosto 1978, n. 426 (Modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino), in riferimento all'art. 11 Cost.;
punto 2
il giudice remittente, premesso, in linea generale, che "l'eventuale contrasto tra i regolamenti comunitari e le successive norme interne emanate dallo Stato non può risolversi in termini di mera disapplicazione della norma nazionale ad opera del giudice, ma postula la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale", deduce, in primo luogo, che la norma censurata, esprimendo una definizione dell'impresa di trattamento o di trasformazione già posta con compiuto significato dispositivo dall'art. 1 del Regolamento CEE n. 1822/77, violerebbe l'art. 11 Cost., in relazione alla violazione degli artt. 189 e 177 del Trattato di Roma, non essendo consentita, in base alla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, l'emanazione di norme interne anche aventi lo stesso contenuto sostanziale dei regolamenti comunitari, in quanto ciò sottrarrebbe in via definitiva l'interpretazione di questi ultimi alla Corte di Giustizia della Comunità;
punto 3
il giudice a quo deduce, in secondo luogo, che la norma censurata offenderebbe sotto altro profilo l'indicato parametro costituzionale, in quanto amplierebbe, in contrasto con i richiamati regolamenti comunitari, l'ambito di applicazione del prelievo di corresponsabilità, definendone diversamente i presupposti oggettivi e soggettivi;
punto 4
in entrambi i giudizi instaurati con le ordinanze in esame si sono costituite le parti private, chiedendo che le questioni siano dichiarate fondate, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, conclude invece per l'infondatezza;
punto 5
i giudizi possono, data l'identità delle questioni, essere riuniti e congiuntamente decisi.
Considerato che:
Considerato in diritto
punto 1
con sentenza n. 170 del 1984, seguita dalle nn. 47 e 48 di quest'anno, la Corte ha statuito che:
a) il giudice interno, una volta accertato che la specie cade sotto il disposto del regolamento comunitario, è tenuto ad applicare le norme ivi contenute (sia che esse seguano sia che precedano la normativa interna), essendo il regolamento preso in considerazione dal nostro ordinamento in quanto e perché atto comunitario, con il risultato che la sfera da esso occupata è preclusa alla legge statale;
b) essendo quest'ultima fonte collocata in un ordinamento che non vuole interferire nella produzione giuridica del distinto e autonomo sistema della Comunità, sebbene di essa garantisca piena e ininterrotta osservanza nell'ambito territoriale dello Stato, compete al giudice ordinario accertare se le disposizioni del diritto interno, che verrebbero altrimenti in rilievo nella specie, confliggano con alcuna previsione del diritto comunitario: la quale - secondo il Trattato di Roma e in conformità della garanzia assicurata alla relativa osservanza dall'art. 11 Cost. - riceve nel territorio italiano necessaria e immediata applicazione;
punto 2
sulla base di detti principi, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni allora prospettate;
punto 3
gli stessi principi valgono anche per i casi da cui traggono origine i presenti giudizi e pertanto le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1 agosto 1978, n. 426, sollevate dal Tribunale di Venezia con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 11 Cost.. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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