Sez. U, Sentenza n. 8229 del 06/06/2002 (Rv. 554940 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Attività provvedimentale - Necessità per il configurarsi della responsabilità - Esclusione - Comportamenti commissivi od omissivi di ogni genere, imputabili a dolo o colpa grave, e produttivi di danno - Sufficienza - Fattispecie in tema di indebita percezione di indennità di carica da parte di presidente di provincia.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non è limitata alla sola attività provvedimentale, ma comprende tutti i comportamenti commissivi o omissivi, imputabili a dolo o colpa grave, dai quali sia derivato un danno per lo Stato o l'ente pubblico. (Principio espresso in fattispecie di responsabilità per danno erariale derivante da indebita percezione da parte del presidente della provincia di un'indennità di carica in misura doppia rispetto a quella ordinaria).
Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)