Sez. U, Sentenza n. 1178 del 24/04/1970 (Rv. 346779 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - IN GENERE - COMMISSIONE CENTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - IMPUGNAZIONE PER CASSAZIONE DA PARTE DELL'ORDINE PROFESSIONALE - DIVIETO POSTO DALL'ART 68 DPR 5 APRILE 1950 N 221 - ILLEGITTIMITA.*
PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - IN GENERE - COMMISSIONE CENTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - IMPUGNAZIONE PER CASSAZIONE DA PARTE DELL'ORDINE PROFESSIONALE - DIVIETO POSTO DALL'ART 68 DPR 5 APRILE 1950 N 221 - ILLEGITTIMITA.*
L'art 68 del DPR 5 aprile 1950, n 221, escludendo la possibilita del ricorso per Cassazione avverso le decisioni della commissione centrale delle professioni sanitarie da parte dell' ordine professionale, contraddittore necessario nel procedimento avente per oggetto la impugnazione in Sede giurisdizionale di un suo atto, non detta una norma di esecuzione della legge (DLGCPS 13 settembre 1946 n 233), ma dispone una illegittima deroga alla legge stessa, che il giudice ordinario deve quindi disapplicare, a norma dell'art 5 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo. (Conf 3040-60).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 19, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)