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Sez. U, Sentenza n. 1382 del 16/05/1973 (Rv. 364040 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI IN MATERIA DISCIPLINARE E DI ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DALL'ALBO - RECLAMI - PROCEDIMENTO DINANZI ALL'AGO - CONSIGLIO NAZIONALE - QUALITA DI PARTE NECESSARIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364040-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI IN MATERIA DISCIPLINARE E DI ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DALL'ALBO - RECLAMI - PROCEDIMENTO DINANZI ALL'AGO - CONSIGLIO NAZIONALE - QUALITA DI PARTE NECESSARIA - SUSSISTENZA.*

Nel processo giurisdizionale contenzioso previsto dall'art 28 del DPR 27 ottobre 1953 n 1067, per il reclamo contro le deliberazioni del consiglio nazionale dei dottori commercialisti in materia di iscrizione, cancellazione dall'albo o dall'elenco, nonche in materia disciplinare, l'organo professionale che ha emanato, in Sede di ricorso amministrativo il provvedimento impugnato dinanzi all'AGO, vale a dire lo stesso consiglio nazionale e non anche il consiglio regionale dei dottori commercialisti, assume la qualita di parte necessaria. (V 2932/72, mass n 360672; 812/71, mass n 350644; (V 1178/70, mass n 346779; 505/70, mass n 345536; (V 2134/64; 503/63; 794/60).*

Riferimenti normativi: Legge 27/10/1953 num. 1067 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)