Sez. 1, Sentenza n. 10715 del 07/01/2010 Ud. (dep. 19/03/2010) Rv. 246514 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE | Reati di tipo mafioso - Attenuante della dissociazione - Diniego per la mancata definizione del programma di protezione - Legittimità - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE
È illegittimo il diniego dell'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta dissociazione attuosa, prevista, per i delitti di criminalità mafiosa, dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), allorché esso sia fondato sulla mancata definizione del programma di protezione del collaboratore di giustizia, parametro di valutazione al quale tale disposizione non fa cenno. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha anche precisato che spetta unicamente al giudice valutare, anche informandosi sull'attualità del programma di protezione, la ricorrenza dei presupposti della collaborazione e soprattutto la sua rilevanza in relazione al procedimento di competenza).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)