Sez. 2, Sentenza n. 1311 del 23/01/1997 Ud. (dep. 13/02/1997) Rv. 207123 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reati di tipo mafioso - Attenuante per la dissociazione - Presupposti per la concessione - Concreto contributo prestato nel procedimento in cui l'attenuante si invoca - Necessità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
L'attenuante che l'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991 n. 203, prevede a favore di chi, nei reati di tipo mafioso, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, opera esclusivamente in quei processi nei quali l'attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicata, per cui deve escludersene l'applicazione quando la dissociazione - ancorché ufficialmente riconosciuta con l'ammissione dell'interessato allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia - riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'attenuante si invoca, ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato. (Alla stregua di detto principio la Corte ha affermato la legittimità della sentenza di merito che aveva escluso l'applicazione dell'attenuante "de qua" in considerazione del comportamento processuale dell'imputato, valutato come non rispondente a spirito di collaborazione avendo egli confessato fatti già accertati e cercato di coprire, con dichiarazioni reticenti o addirittura false, le responsabilità di altri imputati ed ha ritenuto erroneo l'assunto, prospettato nel ricorso, secondo cui è sufficiente la generica dissociazione per l'ammissione al trattamento premiale, precisando che questo presuppone, viceversa, un comportamento attivo nel prestare un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi)
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)