Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27529 del 20/11/2017 (Rv. 646775 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Ammissibilità - Condizioni - Irregolarità della notificazione del decreto - Insufficienza - Nullità della notificazione determinante la non tempestiva conoscenza del provvedimento - Necessità - Prova relativa - Onere a carico dell'opponente - Oggetto - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva valorizzando una missiva nella quale il legale dell’opponente riconosceva esplicitamente che il suo cliente aveva avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)