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Sez. U, Sentenza n. 626 del 21/03/1967 (Rv. 326619 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - CANCELLAZIONE D'ISCRIZIONE - IPOTECA ISCRITTA IN BASE A SENTENZA DI CONDANNA DI PRIMO GRADO - REVOCA DELLA CONDANNA IN APPELLO - AMMISSIBILITA DI UN AUTONOMO GIUDIZIO PER LA CANCELLAZIONE PRIMA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNZIA DI APPELLO - ORDINE DI CANCELLAZIONE SUBORDINATO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI QUESTA.*
Stato
decisa il 1967-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326619-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - CANCELLAZIONE D'ISCRIZIONE - IPOTECA ISCRITTA IN BASE A SENTENZA DI CONDANNA DI PRIMO GRADO - REVOCA DELLA CONDANNA IN APPELLO - AMMISSIBILITA DI UN AUTONOMO GIUDIZIO PER LA CANCELLAZIONE PRIMA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNZIA DI APPELLO - ORDINE DI CANCELLAZIONE SUBORDINATO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI QUESTA.*

Qualora sia stata iscritta ipoteca giudiziale in base ad una sentenza di condanna emessa in primo grado e tale condanna sia stata revocata con la sentenza di appello, la parte contro la quale l'ipoteca e stata iscritta puo instaurare giudizio autonomo, prima ancora del passaggio in giudicato della sentenza di appello, per ottenere l'ordine di cancellazione dell'ipoteca, ed il giudice puo ordinare la cancellazione, prescindendo dal non ancora verificatosi evento del passaggio in giudicato, ma sottoponendo il proprio ordine all'espressa condizione che esso venga eseguito solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha revocato la condanna. In tal modo l'efficacia della pronunzia del giudice della cancellazione e duplicemente condizionata espressamente al passaggio in giudicato della sentenza che ha revocato la condanna, ed implicitamente ed intrinsecamente, per il disposto dell'art. 2884 cod.civ., anche al passaggio in giudicato della stessa pronuncia che ordina la cancellazione. (Cfr. 4126-56, 388-45, 4-40, 2574-33).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)