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Sez. 3, Sentenza n. 584 del 26/01/1996 (Rv. 495573 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - DISPOSTA CON SENTENZA | Ipoteca giudiziale iscritta con sentenza - Riforma della sentenza in appello o in cassazione con rinvio - Conseguenze - Cancellazione dell'ipoteca - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495573-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - DISPOSTA CON SENTENZA

In virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 cod. civ., la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell'ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità competente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2818, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)