Sez. 2, Sentenza n. 2854 del 28/07/1969 (Rv. 342656 - 01)
ARTIGIANATO - IN GENERE - IMPRESA ARTIGIANA - NOZIONE - SOCIETA DI CAPITALI - ESCLUSIONE.*
ARTIGIANATO - IN GENERE - IMPRESA ARTIGIANA - NOZIONE - SOCIETA DI CAPITALI - ESCLUSIONE.*
Dalla previsione normativa dell'art. 1 del DM 2 febbraio 1948, il quale include nella prima categoria delle imprese artigiane le 'aziende senza limitazione del numero dei dipendenti, il cui titolare partecipa direttamente al lavorò, debbono ritenersi escluse le aziende che siano societa di capitali, e cioe le persone giuridiche per le quali la legge non puo logicamente prevedere 'un titolarè, il quale partecipi direttamente al lavoro.*
Riferimenti normativi: DM 02/02/1948 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)