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Sez. 2, Sentenza n. 3171 del 09/11/1971 (Rv. 354553 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - NOZIONE - SOCIETA DI CAPITALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354553-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - NOZIONE - SOCIETA DI CAPITALI - ESCLUSIONE.*

Dalla previsione normativa dell'art 1 del DM 2 febbraio 1948, il quale include nella prima categoria delle imprese artigiane le 'aziende senza limitazione del numero di dipendenti il cui titolare partecipa direttamente al lavorò debbono ritenersi escluse le aziende che siano societa di capitali, per le quali la legge non puo logicamente prevedere 'un titolarè il quale partecipi direttamente al lavoro. (Conf 2854'69, mass n 342656; V 1675'69, mass n 340630).*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3, Cod. Civ. art. 2472

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)