Sez. 1, Sentenza n. 12542 del 27/08/2003 (Rv. 566295 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Richiesta specifica - Necessità - Esclusione - Difesa personale della parte - Diritto alla liquidazione dei diritti e degli onorari - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Il giudice, definendo un procedimento di carattere contenzioso, ha il potere - dovere, ai sensi degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., di statuire sulle spese, anche senza espressa istanza dell'interessato, salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi; né rileva la circostanza che la parte, a norma dell'art. 86 cod. proc. civ., abbia esercitato la facoltà di difesa personale, atteso che ciò non tocca la natura professionale dell'attività processuale svolta dall'avvocato in proprio favore, né quindi incide sulla qualificabilità come spese del giudizio dei diritti e degli onorari previsti per tale attività.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)