Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 30/01/2008 (Rv. 601669 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Avvocato esercitante la difesa personale a norma dell'art. 86 cod. proc. civ. - Diritto alla liquidazione di diritti ed onorari - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)