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Sez. 2, Sentenza n. 3850 del 05/09/1989 (Rv. 463716 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - ATTI DA REGISTRARE IN TERMINE FISSO - RIMBORSO DELL'IMPOSTA ANTICIPATA - SPECIFICA DOMANDA DELLA PARTE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463716-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - ATTI DA REGISTRARE IN TERMINE FISSO - RIMBORSO DELL'IMPOSTA ANTICIPATA - SPECIFICA DOMANDA DELLA PARTE - NECESSITÀ.*

Per gli Atti da registrare a termine fisso (nella specie compravendita immobiliare) l'imposta è dovuta indipendentemente dalla loro produzione in giudizio e quindi non è qualificabile come spesa giudiziale, con la conseguenza che la parte la quale intende ottenere il rimborso dell'imposta anticipata deve fare apposita e specifica domanda nei termini previsti per qualsiasi domanda di merito. (Conf 341/80, mass n 403735).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)