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Sez. 2, Sentenza n. 341 del 14/01/1980 (Rv. 403735 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - SPESE PER REGISTRAZIONE DI ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE A TERMINE FISSO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403735-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - SPESE PER REGISTRAZIONE DI ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE A TERMINE FISSO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*

Per gli Atti sottoposti a registrazione a termine fisso (nella specie, cessione d'azienda), l'imposta e dovuta indipendentemente dalla loro produzione in giudizio, e, quindi, non e qualificabile come spesa giudiziale. Ne consegue che il rimborso di tale imposta non puo essere compreso nella regolamentazione delle spese di causa, ma postula la proposizione di un'autonoma e specifica domanda. (Conf 4714/77, mass n 388317; (Conf 1594/76, mass n 380349).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)