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Sez. 5, Sentenza n. 2761 del 05/02/2009 (Rv. 606510 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Accertamento parziale - Art. 54, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Disciplina anteriore alla legge n. 311 del 2004 - Segnalazione conseguente a verifica generale - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606510-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di accertamento parziale dell'IVA, previsto dall'art. 54, quinto comma, del d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, il fatto che la verifica sia stata espressamente inclusa tra i relativi presupposti solo con la modifica della predetta disposizione da parte dell'art. 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non esclude che, anche in precedenza, l'accertamento parziale potesse basarsi su una verifica generale, non richiedendosi all'uopo necessariamente una segnalazione del centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, della Guardia di finanza e di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, in quanto la segnalazione costituisce solo l'atto di comunicazione che consente l'accertamento, distinto dall'attività istruttoria, anche se di modestissima entità, da esso necessariamente presupposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)