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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18425 del 12/07/2018 (Rv. 649767 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Nullità per incompetenza - Deduzione con il ricorso introduttivo - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649767-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

Nell'attuale sistema di giustizia tributaria, nel quale non è più prevista la necessità di esperire il ricorso amministrativo prima di adire l'autorità giurisdizionale, l'incompetenza (anche territoriale) dell'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento costituisce tipico vizio di legittimità di tale atto, che deve essere dedotto dalla parte ricorrente tra i motivi di impugnazione dello stesso, senza che possa essere rilevato d'ufficio dal giudice, secondo quanto desumibile anche dall'art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, per il quale l'eventuale nullità deve essere eccepita a pena di decadenza nel primo grado di giudizio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 61 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)