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Sez. 5, Sentenza n. 13126 del 24/06/2016 (Rv. 640141 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione proposta dopo il giudizio di primo grado - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2016-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640141-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, la nullità dell'avviso di accertamento non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del giudizio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)