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Sez. L, Sentenza n. 3219 del 06/06/1979 (Rv. 399588 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UNA UNITA PRODUTTIVA ALL'ALTRA - COMUNICAZIONE - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1979-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399588-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UNA UNITA PRODUTTIVA ALL'ALTRA - COMUNICAZIONE - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO.*

L'art 2103 cod civ, nel testo modificato dall'art 13 dello statuto dei lavoratori, il quale stabilisce che il lavoratore non puo essere trasferito da un'unita produttiva all'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, impone al datore di lavoro l'Obbligo di motivare la comunicazione del trasferimento, sia per il rispetto dovuto alla dignita del lavoratore, sia per consentire al medesimo il controllo dei motivi addotti, la loro rispondenza all'interesse oggettivo dell'impresa e la valutazione dell'opportunita di impugnare il provvedimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)