Sez. 3, Sentenza n. 13063 del 14/07/2004 (Rv. 574557 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE | Condizioni e limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE
Il diritto che, a norma dell'art. 105, primo comma cod. proc. civ., il terzo può fare valere in un processo pendente tra altre parti, in conflitto con esse (intervento principale) o con alcune soltanto di esse (intervento litisconsortile o adesivo autonomo) deve essere relativo all'oggetto, ovvero dipendente dal titolo e, quindi, individuabile rispettivamente con riferimento al "petitum" o alla "causa petendi", non essendo al di fuori di tali limiti ammesso l'inserimento nel processo di nuove parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)