Sez. 3, Sentenza n. 14901 del 22/10/2002 (Rv. 558012 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE | Nozione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE
Il diritto che, a norma dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ., il terzo può far valere in un processo pendente tra altre parti, in conflitto con esse (intervento principale) o solo con alcune di esse (intervento litisconsortile o adesivo autonomo) deve essere relativo all'oggetto, ovvero dipendente dal titolo, e, quindi, individuabile rispettivamente con riferimento al "petitum", o alla " causa petendi". Al di fuori di tali limiti, l'inserimento nel processo di nuove parti non è ammesso.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda dell'ex proprietario di un immobile adibito a circolo, diretta al risarcimento dei danni causati dal ritardo, dovuto alla pendenza di un giudizio di riscatto ex art. 39 legge n. 392 del 1978, nei lavori di restauro e di recupero dei reperti d'arte esistenti nell'immobile, domanda proposta in quello stesso giudizio, instaurato dal conduttore dell'immobile nei confronti dell'acquirente, che aveva a sua volta formulato domanda di garanzia ai sensi dell'art. 1485 cod. civ., condizionatamente all'accoglimento di quella dell'attore.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)