Sez. 1, Sentenza n. 17291 del 14/11/2003 (Rv. 572990 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sentenza d'appello sullo stato di adottabilità - Ricorso per cassazione - Condizioni di ammissibilità - Violazione di legge - Obbligo di motivazione su questioni di fatto - Inosservanza - Configurabilità - Limiti.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Il ricorso per cassazione avverso le sentenze sullo stato di adottabilità, previsto dall'art. 17, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, è proponibile limitatamente al vizio di violazione di legge, il quale, con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto, è configurabile soltanto nel caso della mancanza della motivazione, la quale ricorre, oltre che nell'ipotesi di totale omissione, allorquando essa si articola in argomentazioni inidonee a rivelare la "ratio decidendi" o fra di loro logicamente inconciliabili ovvero perplesse od obbiettivamente incomprensibili (cosiddetta motivazione apparente), mentre non è configurabile allorché si solleciti il controllo in ordine alla sufficienza e razionalità della motivazione con riguardo alle risultanze probatorie.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)