Sez. 1, Sentenza n. 4139 del 26/04/1999 (Rv. 525747 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sentenza d'appello sullo stato di adottabilità - Ricorso per cassazione - Condizioni di ammissibilità - Violazione di legge - Configurabilità con riguardo all'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto - Limiti.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Il ricorso per cassazione avverso le sentenze sullo stato di adottabilità, previsto dall'art. 17 ultimo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184, è proponibile limitatamente al vizio di violazione di legge, il quale, con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto, è configurabile soltanto nel caso della mancanza della motivazione, la quale ricorre, oltre che nell'ipotesi di totale omissione, allorquando la motivazione si articola in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi o fra di loro logicamente inconciliabili ovvero perplesse od obbiettivamente incomprensibili (cosiddetta motivazione apparente), mentre non è configurabile allorché si solleciti il controllo in ordine alla sufficienza e razionalità della motivazione con riguardo alle risultanze probatorie (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che, alla stregua del suddetto principio, fosse sottratto al sindacato in sede di legittimità il convincimento, con il quale l'impugnata sentenza aveva ritenuto lo stato di abbandono di una minore e l'incapacità genitoriale di porvi rimedio, sulla base di una motivazione articolantesi sui seguenti elementi: a) emergenza di gravi problematiche personali dei genitori, menzionate in sentenza, protrattesi nell'arco di dieci anni, rimaste irrisolte e produttive di gravi ricadute sui primi due figli della coppia; b) esistenza di una richiesta dei genitori di affido "a lungo termine", dalla quale emergeva che essi non mostravano di prendere in considerazione il rientro della minore in famiglia; c) incapacità dei genitori di accudire la minore, sia sotto il profilo emotivo che materiale, rivelata sia dal preoccupante e carente sviluppo staturoponderale che dal ritardo psicomotorio della minore, nonché dalla tendenza della stessa a dondolii autoconsolatori e a ritirarsi dall'ambiente circostante; d) avvenuto inserimento positivo della minore in un idoneo contesto familiare a seguito della sentenza di primo grado, con risultati soddisfacenti sul piano dello sviluppo emozionale e cognitivo e dell'adattamento reciproco con la coppia affidataria).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 132 n. 4, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)