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Sez. 1, Sentenza n. 1592 del 18/02/1994 (Rv. 485375 - 01)

Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - Lite temeraria | Condanna al risarcimento del danno - Presupposti - Domanda di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione - Vizio revocatorio - Prospettazione di un preteso "error in iudicando" - Colpa grave - Sussistenza - Danno - Quantificazione - Criteri.
Stato
decisa il 1994-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485375-01

Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - Lite temeraria

Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ., i relativi presupposti sono, oltre alla totale soccombenza, il danno della controparte e quel particolare stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave, che, concretandosi nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda, deve ritenersi sussistente tutte le volte in cui si proponga una domanda di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, prospettandosi come vizio revocatorio un preteso "error in iudicando" commesso dalla Corte stessa, in presenza di una consolidata e costante giurisprudenza che esclude l'errore di giudizio dai vizi revocatori di cui all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., per le sentenze di legittimità, così come per quelle di merito. In tal caso, ai fini della quantificazione del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., non è neppure necessario che l'interessato deduca e dimostri uno specifico danno per il ritardo provocato dall'impugnazione inammissibilmente esperita sulla decisione della causa, potendo la Corte di Cassazione desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito di per sè, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario e spesso senza che ciò possa essere adeguatamente compensato, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese giudiziali (liquidabili secondo tariffe che non riguardano i rapporti tra la parte e il suo difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)