Sez. 3, Sentenza n. 13355 del 19/07/2004 (Rv. 575648 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Affermazione ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ. - Presupposti - Prova del danno - Onere della parte - Inosservanza - Liquidazione equitativa del danno - Inammissibilità - Desumibilità dalla comune esperienza - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, non ostando - d'altronde - all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)