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Sez. 1, Sentenza n. 2863 del 10/05/1984 (Rv. 434914 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE AL MOMENTO DELLA DECISIONE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - RICHIESTA DI ADEGUAMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434914-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE AL MOMENTO DELLA DECISIONE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - RICHIESTA DI ADEGUAMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio di separazione, l'assegno di mantenimento deve essere adeguato alla situazione esistente al momento della decisione e, pertanto, la relativa richiesta di adeguamento, non importando innovazione dell'originario petitum, può essere legittimamente formulata nel corso del giudizio di appello, senza essere soggetta ai limiti propri dell'impugnazione incidentale. (V 2194/83, mass n 427047; (V 51/81, mass n 410436; (V 108/76, mass n 378739).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)