Sez. 1, Sentenza n. 5749 del 20/05/1993 (Rv. 482442 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere | Assegno di mantenimento - Decorrenza - Data - Condizione di inadeguatezza patrimoniale dell'un coniuge o della capacità economica dell'altro - Insorgenza in un momento successivo alla data della domanda - Assegno di mantenimento - Decorrenza - Data.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere
In tema di separazione personale dei coniugi, il principio secondo cui l'assegno di mantenimento deve decorrere dalla data della domanda trova applicazione quando a quella data sussistevano in concreto i correlativi presupposti - Ove, invece, le risultanze istruttorie indichino, di fatto, un diverso e successivo momento di insorgenza della condizione di inadeguatezza patrimoniale dell'un coniuge o della capacità economica dell'altro, il giudice è tenuto a fissare la decorrenza dell'assegno di mantenimento con riguardo a tale momento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)