Sez. 1, Sentenza n. 4011 del 22/04/1999 (Rv. 525627 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Obbligo di corresponsione - Decorrenza - Momento iniziale - Dalla data della domanda - Configurabilità - Portata - Con limitazione al profilo della spettanza - Conseguenze - Determinazione differenziata in ragione dell'evoluzione delle condizioni economiche dei coniugi - Necessità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
Il principio secondo cui l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento decorre (in applicazione della regola fissata per gli alimenti dall'art. 445 cod. civ.) dalla data della presentazione della domanda da parte dell'avente diritto riguarda soltanto il profilo dell'"an debeatur" della domanda stessa, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il "quantum" tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della fissazione di misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)