Sez. 1, Sentenza n. 367 del 16/02/1990 Cc. (dep. 14/03/1990) Rv. 183652 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO - CONTINUAZIONE TRA REATI COMMESSI PRIMA E REATI COMMESSI DOPO LA CUSTODIA CAUTELARE - NECESSITÀ DI SEPARATA CONSIDERAZIONE DEI VARI REATI AI FINI DELLA FUNGIBILITÀ DELLA PENA - SUSSISTENZA - ALIQUOTA DI PENA RIFERIBILE AI REATI ANTERIORI O TEMPUS COMMISSI DELICTI NON SPECIFICAMENTE INDIVIDUATI NELLA SENTENZA - DETERMINAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - MODALITÀ - INDICAZIONE.*
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO - CONTINUAZIONE TRA REATI COMMESSI PRIMA E REATI COMMESSI DOPO LA CUSTODIA CAUTELARE - NECESSITÀ DI SEPARATA CONSIDERAZIONE DEI VARI REATI AI FINI DELLA FUNGIBILITÀ DELLA PENA - SUSSISTENZA - ALIQUOTA DI PENA RIFERIBILE AI REATI ANTERIORI O TEMPUS COMMISSI DELICTI NON SPECIFICAMENTE INDIVIDUATI NELLA SENTENZA - DETERMINAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - MODALITÀ - INDICAZIONE.*
La configurazione del reato continuato come reato unico deve essere esclusa allorché comporti conseguenze sfavorevoli per l'imputato o condannato e non sia positivamente prevista da una norma specifica, poiché la continuazione è un istituto ispirato al favor rei, salve le eccezioni stabilite dalla legge. Ne consegue che agli effetti del combinato disposto degli artt. 657 del nuovo cod. di proc. pen. e 137 cod. pen. (così come, prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, degli artt. 271 comma quarto cod. proc. pen. del 1930 e 137 cod. pen.), la continuazione si deve considerare come pluralità di reati: se alcuni di questi sono stati commessi prima della custodia cautelare sofferta per il diverso reato, e altri dopo, la custodia può essere detratta dall'aliquota di pena riferibile ai reati anteriori. Tale aliquota, se non è desumibile dalla sentenza di condanna, deve essere determinata dal giudice della esecuzione, il quale ha il potere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari ai fini esecutivi. Uguale regola si applica anche in materia di individuazione del tempus commissi delicti, essendo compito del giudice dell'esecuzione accertare, ai fini in questione, la data di commissione dei singoli episodi criminosi (se non indicata esplicitamente nel capo di imputazione) in base ad una complessiva valutazione della sentenza e, se necessario, anche degli Atti del procedimento definito con la sentenza stessa, rimanendo comunque operante il principio in dubio pro reo. (V mass n 180802, ed ivi citate, sulla prima parte; (V mass n 142434; (V mass n 142197).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 260, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 260
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)