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Sez. 3, Sentenza n. 5270 del 16/03/1979 Ud. (dep. 08/06/1979) Rv. 142197 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - FINZIONE GIURIDICA - DIREZIONE DI FAVORE PER IL REO - CONSEGUENZE - SCISSIONE DELLE SINGOLE VIOLAZIONI IN CASO DI PREGIUDIZI PER IL REO - AMNISTIA E PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142197-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - FINZIONE GIURIDICA - DIREZIONE DI FAVORE PER IL REO - CONSEGUENZE - SCISSIONE DELLE SINGOLE VIOLAZIONI IN CASO DI PREGIUDIZI PER IL REO - AMNISTIA E PRESCRIZIONE.*

Il reato continuato, specie dopo la configurazione ad esso data dall'art 8 DL 11 aprile 1974, n 99, e una finzione giuridica volta al favor rei ed alla attenuazione del rigore del cumulo materiale delle pene, e le singole violazioni che lo compongono, pertanto, debbono scindersi e riacquistare la autonomia e i loro propri caratteri allorche il meccanismo della continuazione pregiudichi e comprometta le condizioni di favore volute dal legislatore. In tale prospettiva si inseriscono nella struttura del reato continuato sia l'amnistia che la prescrizione, ma per quest'ultima deve essere tenuta presente la disposizione dell'art 158 cod pen la quale espressamente prevede che per il reato permanente o continuato il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui e cessata la permanenza o la continuazione. Con tale disposizione infatti il legislatore ha voluto stabilire il principio che non possa avere inizio la prescrizione sinche sussiste ed e ancora in atto la attivita determinata dalla unicita del disegno criminoso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)