diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9674 del 15/04/2026 (Rv. 678736-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con l. n. 135 del 2012 - Divieto - Ambito - Interpretazione - Cessazione rapporto di lavoro per maturazione dei requisiti pensionistici - Sufficienza - Esclusione - Accesso concreto al trattamento pensionistico - Necessità - Fondamento - Limiti di durata - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678736-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

Ai fini dell'operatività del divieto di attribuzione di incarichi a soggetti collocati in quiescenza, di cui all'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012, non è sufficiente che il diverso rapporto di lavoro sia cessato per maturazione dei requisiti pensionistici, essendo, altresì, necessaria l'effettiva percezione di un trattamento pensionistico, solo in presenza del quale è integrata la fattispecie normativa volta a evitare il cumulo di redditi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'invalidità dell'incarico di Sovraintendente di fondazioni lirico-sinfoniche in quanto conferito a soggetto già cessato dalle funzioni di Direttore di teatro per raggiungimento dei limiti di età, nonostante il lavoratore avesse scelto di non percepire la pensione, pur avendone maturato requisiti).

Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 com. 9 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)