Sez. L - , Sentenza n. 11008 del 09/06/2020 (Rv. 657852 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dirigenza medica - Incarico ex art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Limite di età ex art. 15 nonies stesso d.lgs. - Derogabilità - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di dirigenza medica, anche per il contratto per incarico dirigenziale ex art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 rileva, ai fini dell'estinzione del rapporto ed in mancanza di istanza di trattenimento in servizio sino al sessantasettesimo anno di età, il raggiungimento dell'età massima di cui all'art. 15 nonies del medesimo che non può essere derogato dalla volontà delle parti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 septies com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 novies CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/2000 num. 254
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)