Sez. 3, Sentenza n. 2359 del 26/02/1992 (Rv. 475952 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - Morosità del conduttore - Termine per il pagamento dei canoni scaduti (sanatoria) | Carattere perentorio.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - Morosità del conduttore - Termine per il pagamento dei canoni scaduti (sanatoria)
Il termine concesso al conduttore, ai sensi dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392, per sanare la morosità è perentorio, come risulta dall'ultimo comma del citato art. 55, che esclude la risoluzione del rapporto soltanto nel caso di pagamento nei termini previsti dai precedenti commi, e dall'art. 56 della medesima legge, che collega il provvedimento di rilascio alla espressa previsione del mancato pagamento nel termine assegnato.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)