Sez. 3, Sentenza n. 1336 del 07/02/2000 (Rv. 533563 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - IN GENERE | Di grazia, concesso dal giudice per sanare la morosità nel pagamento dei canoni - Perentorietà - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - IN GENERE
Il termine di grazia, concesso dal giudice al conduttore o all'affittuario di fondo rustico per sanare la morosità nel pagamento dei canoni, è perentorio perché, costituendo un'eccezione al principio secondo il quale dopo la proposizione della domanda l'inadempiente non può più adempiere, determina una sospensione dell'effetto risolutorio che essa ha per il contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1587, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)