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Sez. 1, Sentenza n. 23028 del 26/10/2006 (Rv. 593457 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Notificazione a mani di addetto alla casa - Indicazione del rapporto tra consegnatario e destinatario dell'atto - Necessità - Esclusione - Condizioni - Contestazione del rapporto - Onere probatorio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593457-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., non è causa di nullità delle notificazione la mancata indicazione del rapporto tra la persona cui è fatta la consegna dell'atto e il destinatario della notificazione, né l'ufficiale giudiziario notificante ha l'obbligo di fare ricerche in ordine al rapporto di dipendenza tra la persona che si qualifica addetta alla casa e il destinatario dell'atto, dovendo affidarsi alle dichiarazioni che gli vengono rese, semprechè queste concorrano con le apparenze, incombendo su colui che contesti l'eventuale difformità tra le apparenze e la realtà contestare la validità della notificazione, con la dimostrazione della assoluta occasionalità della presenza del consegnatario nel luogo di sua residenza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato la nullità della notificazione di una cartella esattoriale, in quanto l'avviso di ricevimento risultava sottoscritto da persona qualificatasi come "addetta al ritiro", senza ulteriori indicazioni sulla capacità e la qualità della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)