Sez. 3, Sentenza n. 15017 del 21/07/2016 (Rv. 641449 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Spese processuali - Responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Prospettazione dell'accoglimento parziale della domanda come vizio di extrapetizione - Riconducibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di accertamento dell'obbligo di terzo.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE
Ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c, integra un'ipotesi di impiego pretestuoso e strumentale - e quindi di abuso - del diritto di impugnazione, l'aver prospettato, quale unico motivo di ricorso per cassazione, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato con riferimento al mero accoglimento parziale di una domanda. (In applicazione del principio, la S.C. ha disposto la condanna al pagamento di somma equitativamente determinata a carico del ricorrente in cassazione che aveva impugnato, per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., la pronuncia del giudice di merito - resa ai sensi dell'art. 549 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 20, della l. n. 228 del 2012 - di accertamento dell'esistenza dell'obbligo del terzo per un importo inferiore al credito azionato, ravvisando in tale comportamento un semplice tentativo di procrastinare la pendenza del giudizio di accertamento e della correlata sospensione del processo di espropriazione di crediti intentato dalla creditrice).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)