diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016 (Rv. 638887 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Responsabilità aggravata per infondatezza "in iure" delle tesi prospettate in sede di legittimità - Configurabilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638887-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE

Ai fini della condanna ex art. 385, comma 4, c.p.c., (applicabile "ratione temporis"), ovvero ex art. 96, comma 3, c.p.c., l'infondatezza "in iure" delle tesi prospettate in sede di legittimità, in quanto contrastanti con il diritto vivente e con la giurisprudenza consolidata, costituisce indizio di colpa grave così valutabile in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonchè con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illeicità dell'abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali. (Nella specie, è stata ritenuta indice di colpa grave la proposizione di un ricorso con il quale veniva chiesta una valutazione delle prove diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, così prospettando, senza addurre argomenti volti a confutare il diritto vivente, un motivo inammissibile per consolidato orientamento pluridecennale, e comunque più consentito dal novellato art. 360, n. 5, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4 CORTE COST., Legge 02/02/2006 num. 40 art. 13, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)