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Sez. 1, Sentenza n. 4721 del 09/03/2004 (Rv. 570882 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Pronuncia del giudice di pace secondo equità - Questioni relative alle spese processuali - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Limiti - Attinenza delle spese al giudizio in corso - Necessità - Conseguenze - Controversia concernente il pagamento delle spese relative ad altro giudizio - Ammissibilità del ricorso - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570882-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Il principio secondo cui, nel caso di pronuncia del giudice di pace secondo equità, le questioni concernenti le spese del giudizio, avendo natura processuale e non sostanziale, possono formare oggetto di ricorso per cassazione non è applicabile nell'ipotesi in cui le spese sulle quali si controverte, anziché essere quelle del giudizio in corso, siano relative ad altro giudizio intervenuto tra le stesse parti - la cui decisione costituisce il titolo su cui si basa la richiesta che ha dato origine al procedimento, - con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione, atteso che in tal caso la questione perde il suo carattere processuale, costituendo l'oggetto proprio del nuovo giudizio, e l'eventuale violazione in cui la sentenza sia incorsa sul punto configura un vero e proprio "error in iudicando".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)