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Sez. 3, Sentenza n. 7261 del 07/04/2005 (Rv. 583875 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace decise secondo equità - Vizi denunciabili con il ricorso per cassazione - Violazione delle tariffe professionali per la liquidazione delle spese processuali - Ammissibilità del ricorso - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583875-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE

Nelle decisioni del giudice di pace secondo equità le statuizioni relative al "quantum" delle spese processuali liquidate a favore della parte vincitrice non sono denunciabili in sede di ricorso per cassazione per assunta violazione delle tariffe professionali contenenti la determinazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, non essendo deducibile la violazione o falsa applicazione di legge sostanziale, salvo che si tratti di norme costituzionali

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)