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Sez. 1, Sentenza n. 14363 del 22/08/1995 Cc. (dep. 08/09/1995) Rv. 202395 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi | Ricorso diretto avverso ordinanza impositiva di misura cautelare - Limitazione dei motivi alla sola "violazione di legge" - Deducibilità del vizio di motivazione - Esclusione - Eccezioni.
Stato
decisa il 1995-08-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202395-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi

L'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., nel consentire il ricorso diretto per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure cautelari solo per "violazione di legge", ha inteso riferirsi ai soli casi di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) e c), con esclusione, quindi del vizio di motivazione di cui alla lett. e) del medesimo articolo, salvo il caso di totale carenza o di mera apparenza della motivazione stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)