Sez. 2, Sentenza n. 2556 del 04/04/1997 Cc. (dep. 30/04/1997) Rv. 207416 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Ricorso avverso ordinanza impositiva di misura cautelare - Limitazione dei motivi alla sola "violazione di legge" - Deducibilità del vizio di motivazione - Esclusione - Eccezioni - "Ratio".
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI
La limitazione alla sola "violazione di legge" del ricorso "per saltum" previsto dall'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen. importa che, potendo rientrare nella nozione di "violazione di legge" la sola "mancanza" della motivazione, cui può equipararsi la mera apparenza della medesima, ma non l'incompletezza, il detto mezzo di impugnazione non è esperibile quando con esso di deduca la parziale inosservanza dei canoni contenutistici cui deve obbedire, ai sensi dell'art. 292, comma secondo, lett. c) e c bis), l'ordinanza impositiva della misura cautelare; inosservanza, quella anzidetta, alla quale ben può porre rimedio, nell'ambito dei poteri di integrazione e rettifica attribuitigli dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., il tribunale del riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)