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Sez. L, Sentenza n. 3448 del 07/06/1984 (Rv. 435463 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CRITERI EX ART. 2 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - CARATTERE CONCORRENTE - ATTRIBUZIONE DI ESCLUSIVO RILIEVO AL CRITERIO DELLE ESIGENZE TECNICHE E PRODUTTIVE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435463-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CRITERI EX ART. 2 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - CARATTERE CONCORRENTE - ATTRIBUZIONE DI ESCLUSIVO RILIEVO AL CRITERIO DELLE ESIGENZE TECNICHE E PRODUTTIVE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, i criteri (esigenze tecniche e produttive, anzianità, carichi di famiglia) stabiliti dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965 per la scelta dei lavoratori da licenziare (criteri applicabili, nella specie, ai fini dell'individuazione dei lavoratori da porre in cassa integrazione) sono concorrenti fra loro; pertanto, l'imprenditore non può assegnare rilievo solo al criterio delle esigenze tecniche e produttive, il quale, esclusa peraltro la possibilità di considerare il rendimento del singolo lavoratore, deve invece concorrere con gli altri due, salvo che sia chiaramente dimostrata la concreta incompatibilità di essi con il primo criterio, in quanto le relative esigenze costituiscano un'effettiva specificazione (confondendosi con esse) delle stesse ragioni generali di quella ristrutturazione, che giustificano il ricorso al licenziamento collettivo. (V 1270/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965 num. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)