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Sez. 2, Sentenza n. 5072 del 29/04/1993 (Rv. 482166 - 01)

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Opere del terzo con materiali propri - Qualità di terzo | Nozione - Coniuge del proprietario del suolo - Estensione - Esclusione - Costruzione commessa ad una impresa appaltatrice dal proprietario del suolo e dal proprio coniuge - Diritti dei due coniugi.
Stato
decisa il 1993-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482166-01

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Opere del terzo con materiali propri - Qualità di terzo

La normativa dell'art. 936 cod. civ. postula per la sua applicabilità che autore delle opere realizzate su suolo altrui sia un "terzo", dovendosi considerare tale colui che non sia vincolato al proprietario del fondo da un rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di edificare. Tale qualità deve escludersi nel coniuge del proprietario del suolo con riguardo alla costruzione che lo stesso abbia commesso ad un impresa appaltatrice in accordo e a spese comuni con il detto proprietario. In tale ipotesi, qualora i coappaltanti non abbiano regolato la situazione, al coniuge proprietario del suolo spetta, in forza dell'accessione, la proprietà della costruzione, mentre al coniuge non proprietario del suolo, e coautore della costruzione, deve riconoscersi, ex art. 12 preleggi, una situazione analoga a quella del possessore in buona fede tenuto alla restituzione ex art. 1150, comma 5, cod. civ. con conseguente diritto all'indennità pari all'aumento di valore conseguito dalla cosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1150, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)