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Sez. 1, Sentenza n. 5866 del 26/05/1995 (Rv. 492483 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - CONTRIBUZIONE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA | Consegna di una somma di denaro all'altro coniuge - Utilizzazione per opere di miglioramento della casa coniugale, di sua proprietà - Adempimento dell'obbligo di contribuzione - Presunzione - Ammissibilità - Coniuge proprietario della casa - Indennizzo dell'altro coniuge per il vantaggio conseguito - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492483-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - CONTRIBUZIONE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA

Nel caso in cui un coniuge consegni all'altro una somma di denaro e quest'ultimo la utilizzi per opere di miglioramento della casa coniugale, di sua proprietà, deve presumersi, in mancanza di prova contraria, che la consegna sia stata effettuata in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143. cod. civ.. Tuttavia, essendo stata la somma impiegata in modo da comportare anche l'arricchimento esclusivo del coniuge accipiente, questi è tenuto ad indennizzare l'altro del vantaggio conseguito (nella specie, la corte di merito aveva attribuito un'indennità ex art. 1150 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)