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Sez. 5, Sentenza n. 3963 del 06/07/2015 Ud. (dep. 29/01/2016) Rv. 265815 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Espressioni diffamatorie inserite in un registro destinato ad essere visionato da più persone - Requisito della comunicazione con più persone - Presunzione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265815-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

In tema di diffamazione, deve presumersi la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora l'espressione offensiva sia inserita in un registro per sua natura destinato ad essere normalmente visionato da più persone. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione d'appello che aveva ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 595 cod. pen. nella iscrizione di epiteti ingiuriosi, accanto al cognome della persona offesa, nel registro cronologico utilizzato negli uffici giudiziari per annotare le somme riscosse dai dipendenti per i diritti di trasferta, registro accessibile a tutto il personale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)