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Sez. 5, Sentenza n. 522 del 26/05/2016 Ud. (dep. 05/01/2017) Rv. 269016 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Condotta - Comunicazione con almeno due persone ovvero con una persona sola, ma con modalità tali da rendere note le offese ad altri - Necessità - Documento visionabile da più persone - Presunzione del requisito - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269016-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è necessario che l'autore della frase lesiva dell'altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, e tale requisito deve presumersi qualora l'espressione offensiva sia contenuta in un documento che, per sua natura, sia destinato ad essere visionato da più persone. (Fattispecie relativa a frasi offensive inserite in un vaglia postale, che per necessità operative del servizio postale, non resta riservato tra il mittente ed il destinatario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)